Art.
7 L. 16/12/1999, n. 479 (Modificato dalla legge n. 144/2000)
Legge Carotti
1. I praticanti
avvocati, dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio,
possono esercitare l’attività professionale ai sensi dell’articolo 8
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive
modificazioni, nelle cause di competenza del Giudice di pace e dinanzi
al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
a) negli
affari civili
1. alle cause, anche se relative a beni immobili , di valore non
superiore ad € 25.822,84;
2. alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’art.
704 c.p.c. e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il
disposto dell’art. 688 secondo comma del c.p.c.
3. alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di
immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto
non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie.
b) negli
affari penali
alle cause per i reati previsti dall’art. 550 c.p.p.
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